Articolo 425 codice civile: L’inabilitato [414] può continuare(1) l’esercizio dell’impresa commerciale soltanto se autorizzato dal tribunale su parere del giudice tutelare [100; 732 c.p.c.]. L’autorizzazione può essere subordinata alla nomina(2) di un institore.
Citare il codice civile ad cazzum per obbligare la gente a fare cose…
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